Vigilanza alunni

Circ. n. 38               Saronno, 29 settembre 2020 Ai Docenti
 

Al Personale ATA A
l DSGA

 
OGGETTO: Vigilanza alunni
 
Si raccomanda una particolare attenzione alla vigilanza degli alunni, non solo durante l’attività didattica, ma anche durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche a piedi o con il trasporto, l’ingresso e l’uscita dalla scuola, tutti tempi e attività che presentano una più elevata probabilità di rischio per il verificarsi di incidenti e infortuni.
E’ responsabilità del Dirigente Scolastico prendere le opportune misure organizzative, che garantiscano la vigilanza sugli studenti anche nelle aree esterne di pertinenza dell’Istituto.
Si ricorda l’art.28 comma10 del CCNL 2006/2009:
“Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.”
Dal momento dell’ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenne per tutto il periodo dell’attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall’Istituto e previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tale dovere di vigilanza si estende a tutta l’area dell’Istituzione Scolastica, quindi sia all’interno dell’edificio scolastico, che alle sue pertinenze, quindi cortili e o altre aree antistanti.
La Corte di Cassazione, con sentenza 15.05.2013 n° 11751, ha precisato che l’onere della vigilanza si estende anche nei confronti degli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l’obbligo giuridico generale dell’Amministrazione scolastica di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica.
Relativamente alla vigilanza durante gli intervalli, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata vigilanza costituisce un’ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che in questi casi esiste la presunzione di responsabilità a carico dell’insegnante che può discolparsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l’evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
 
Ai fini della esclusione della responsabilità penale, civile e disciplinare conseguente ad un infortunio di un alunno e ad ogni altro fatto dannoso che comporti un danno per i terzi o per l’Amministrazione, non è sufficiente la sola “presenza” dell’insegnante, ma, secondo giurisprudenza costante, è invece necessario un comportamento “attivo”, che consiste anche nell’adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitare l’evento, nel tenere conto della ripetitività e della ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, del particolare ambiente in cui si opera, in ordine al quale gli eventi dannosi risultano prevedibili, dell’età degli allievi, infine anche dell’eccessiva vivacità di taluni di essi, della loro eventuale abituale aggressività che presuppone un controllo rafforzato, secondo una prospettazione che fa ritenere che certi eventi verificatisi in date condizioni, possano ripetersi.
Come previsto nel profilo Area A CCNL 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.
I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico. Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il familiare.
Durante le assemblee di classe, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, i docenti hanno l’obbligo di esercitare una “discreta” vigilanza degli studenti (il docente deve essere almeno nelle vicinanze dell’aula in cui si svolge l’assemblea), al fine di evitare eventi dannosi o gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti.
 

Il Dirigente Scolastico
Ing. Elena Maria D’Ambrosio