Valutazione del rischio lavoratrici / studentesse madri secondo il D.lgs 151/01 e il D.lgs 81/08.

Circ. n. 31                 Saronno, 24 settembre 2020
 

A tutto il personale femminile della scuola Albo

 
Oggetto: valutazione del rischio lavoratrici / studentesse madri secondo il D.lgs 151/01 e il D.lgs 81/08.
 
Spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lvo 81/08, considerare anche i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e delle studentesse (equiparate alle lavoratrici nelle attività di laboratorio) in gravidanza o in allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che egli intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al RLS.
Si comunica che nel documento di valutazione dei rischi del nostro Istituto sono stati individuati fattori di rischio riferibili alle lavoratrici madri. Si configura pertanto una situazione nella quale il Datore di lavoro valuterà di volta in volta il dettaglio delle mansioni per evitare che alla lavoratrice/studentessa siano affidati incarichi che possano danneggiare la sua salute e quella del nascituro. Si comunica inoltre che, in riferimento a quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001, il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.
 
Si raccomanda alle lavoratrici di attenersi a tali disposizioni.
 
Stralcio del D.Lgs. 151/2001
Art. 6.
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
 

Il Dirigente Scolastico
Ing. Elena Maria D’Ambrosio