Ultima modifica: 3 Dicembre 2016

Liste di attesa

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Riferimenti Normativi


Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

28 Giugno 16 Documento Trasparenza

Voci di non competenza delle scuole

Questa sezione non contiene dati in quanto le informazioni richieste non sono applicabili al contesto scolastico.